Sez. 3, Sentenza n. 26 del 07/01/1970 (Rv. 344641 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - MANCATA PREVISIONE DEL TEMPO NORMALMENTE OCCORRENTE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE - FORZA MAGGIORE - INSUSSISTENZA - VENDITA - CONSEGNA DELLA COSA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - MANCATA PREVISIONE DEL TEMPO NORMALMENTE OCCORRENTE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE - FORZA MAGGIORE - INSUSSISTENZA - VENDITA - CONSEGNA DELLA COSA.*
Chi contrae una obbligazione, senza la consapevolezza - in base alle norme della comune diligenza - di poterla adempiere, versa in colpa e non puo invocare l'esonero da responsabilita per forza maggiore. Pertanto colui, che ha assunto l'Obbligo di costruire e consegnare degli appartamenti per abitazione ed, essendo a conoscenza della necessita all'uopo di autorizzazioni della sovraintendenza ai monumenti e dell' autorita comunale, nel fissare il termine di consegna non ha tenuto conto del prevedibile lasso di tempo per ottenerle ovvero non lo ha calcolato con il metro che la comune esperienza suggeriva, assumendosi il rischio di un presumibile ritardo si e posto per sua colpa nella condizione di non adempiere esattamente il suo Obbligo e, quindi, deve subire le conseguenze della sua correlativa responsabilita. (nella specie, e stato ritenuto che esattamente i giudici di merito avevano affermato l'operativita della clausola penale per il ritardo nella consegna degli appartamenti venduti).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)