Sez. 3, Sentenza n. 44 del 07/01/1970 (Rv. 344677 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA IN GENERE - INERZIA DELLA PA - FORZA MAGGIORE - CONFIGURABILITA - ESTREMI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA IN GENERE - INERZIA DELLA PA - FORZA MAGGIORE - CONFIGURABILITA - ESTREMI.*
A norma dell'art 1218 cod civ la liberazione del debitore dalla responsabilita per inadempimento in tanto puo verificarsi in quanto concorrano i due requisiti, previsti dagli artt 1218 e 1256 cod civ, l'uno di carattere obiettivo, riflettente l'impossibilita di eseguire la prestazione in se e per se considerata, e l'altro subiettivo, attinente alla non imputabilita, e cioe all'assenza di colpa del debitore riguardo alla Determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione. Versa in colpa il debitore che si obblighi senza avere la consapevolezza, in base alla comune diligenza, di poter adempiere e non puo, pertanto, assumere come causa di forza maggiore l'evento di cui era data la prevedibilita all'atto della stipulazione del contratto. Consegue che in tanto l'inerzia della pubblica amministrazione (nella specie, si trattava dell'allacciamento dell'impianto idrico d'una villa ad un acquedotto comunale) puo costituire un factum principis tale da render non imputabile al debitore l'impossibilita della prestazione in quanto egli, usando l'ordinaria diligenza, dovesse ragionevolmente prevedere che sarebbero stati emanati i provvedimenti amministrativi da cui la sua prestazione dipendeva e avesse tempestivamente fatto quanto stava in lui per ottenerli. (V 26-70, massima n 344641).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)