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Sez. 4 - , Sentenza n. 57930 del 03/07/2018 Ud. (dep. 21/12/2018) Rv. 274773 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel lavoro - Cantiere in cui operano più imprese - Comportamento abnorme del lavoratore - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274773-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ove in un unico cantiere operino più imprese le cui attività siano interferenti, il rischio che il lavoratore si trovi nell'area in cui opera una diversa impresa e collabori, anche indebitamente, alle lavorazioni affidate a un dipendente di altro datore di lavoro, non può considerarsi eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dall'imprenditore a tutela dei suoi diretti dipendenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del procuratore speciale dell'impresa appaltatrice per l'infortunio occorso a un dipendente dell'impresa committente, escludendo l'abnormità del comportamento di quest'ultimo che si era ingerito nelle lavorazioni di spettanza dell'impresa appaltatrice).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)