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Sez. 4, Sentenza n. 38200 del 12/05/2016 Ud. (dep. 14/09/2016) Rv. 267606 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro - Tutela del terzo estraneo all'organizzazione dei lavori - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267606-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, appartiene al gestore del rischio connesso all'esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei, ancorchè gli stessi tengano condotte imprudenti, purchè non esorbitanti il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputata, proprietaria di un appartamento nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione, per le lesioni riportate da un vicino che, recatosi nell'immobile per eseguire un sopralluogo, era caduto in una botola priva di protezioni, precipitando nell'appartamento sottostante, nonostante anche egli avesse tenuto un comportamento imprudente percorrendo un tracciato diverso da quello indicatogli dall'imputata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)