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Sez. 3, Sentenza n. 2677 del 12/07/1976 (Rv. 381459 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - ONERE PROBATORIO DEL TERZO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381459-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - ONERE PROBATORIO DEL TERZO - ESTENSIONE.*

Il terzo, il quale reclami la proprieta dei beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, per vincere la presunzione legale di appartenenza dei beni stessi al debitore, non solo deve provare l'identita dei beni reclamati con quelli pignorati e l'acquisto dei medesimi risultante da scrittura con data certa anteriore al pignoramento, ma deve dimostrare altresi, con i mezzi di prova consentiti dall'art 621 cod proc civ, che i mobili pignorati si trovavano presso il debitore alla data del pignoramento per un titolo diverso da quello di proprieta. (Conf 1139/73, mass n 363639).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)