Sez. 3, Sentenza n. 1139 del 19/04/1973 (Rv. 363639 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - RECLAMO DELLA PROPRIETA DEI RELATIVI MOBILI - ONERE PROBATORIO DEL TERZO - CONTENUTO.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - RECLAMO DELLA PROPRIETA DEI RELATIVI MOBILI - ONERE PROBATORIO DEL TERZO - CONTENUTO.*
Il terzo, il quale reclama la proprieta dei beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, per vincere la presunzione legale di appartenenza dei beni stessi al debitore, non soltanto deve dimostrare di averli acquistati con scrittura di data certa anteriore al pignoramento, ma deve dimostrare altresi, con i mezzi di prova consentiti dall'art 621 cod proc civ, che, alla data del pignoramento, i mobili che ne furono oggetto si trovavano presso il debitore per un titolo diverso da quello di proprieta. (Conf 3280/68, mass n 336247; V 3781/69, mass n 344067).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)