Sez. 3, Sentenza n. 6722 del 09/12/1982 (Rv. 424358 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - IMMOBILE ADIBITO AD ALBERGO - RECESSO DELLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO, LOCATRICE DELL'IMMOBILE, SUL PRESUPPOSTO DELLA GESTIONE DIRETTA DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO DA PARTE DI UNO DEI SOCI - PRECLUSIONE PREVISTA DALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 191/1963 - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - IMMOBILE ADIBITO AD ALBERGO - RECESSO DELLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO, LOCATRICE DELL'IMMOBILE, SUL PRESUPPOSTO DELLA GESTIONE DIRETTA DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO DA PARTE DI UNO DEI SOCI - PRECLUSIONE PREVISTA DALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 191/1963 - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Poiché nella società in nome collettivo non si ha una soggettività giuridica distinta da quella delle persone fisiche dei singoli soci e la gestione di un'attività aziendale da quella effettuata va imputata ai soci stessi, ne consegue che - ai fini del recesso di locazione di immobile di proprietà di una tale società destinato ad albergo - ove la società faccia valere il recesso per far gestire direttamente da un suo socio l'Esercizio alberghiero, attesa l'identificazione della titolarità della gestione aziendale stessa con quella dei singoli soci e dell'identica correlazione soggettiva del rapporto locativo, non opera la preclusione di cui all'art. 5 legge 2 marzo 1963 n. 191 (come modificato dall'art. 4 bis legge 28 luglio 1967 n. 628) il quale dispone che tale ipotesi di cessazione della proroga è applicabile nel solo caso di locatore persona fisica, atteso che tale disciplina - senza richiedere la titolarità della proprietà del bene locato - trova applicazione soltanto in presenza di una società persona giuridica ed in relazione ad accertate ipotesi di partecipazione di società di capitali. (V 1028/82, mass n 418895; (V 196/73, mass n 362001; (V 1675/69, mass n 340632).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Legge 02/03/1963 num. 191 art. 5, Legge 28/07/1967 num. 628 art. 4 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)