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Sez. 3, Sentenza n. 6535 del 13/12/1984 (Rv. 438105 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - LOCAZIONI ALBERGHIERE - RECESSO DEL LOCATORE PER ESERCITARE NELLO IMMOBILE LA MEDESIMA ATTIVITÀ DEL CONDUTTORE - PREVIO ACCERTAMENTO DEL REQUISITO DELLA CAPACITÀ PROFESSIONALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438105-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - LOCAZIONI ALBERGHIERE - RECESSO DEL LOCATORE PER ESERCITARE NELLO IMMOBILE LA MEDESIMA ATTIVITÀ DEL CONDUTTORE - PREVIO ACCERTAMENTO DEL REQUISITO DELLA CAPACITÀ PROFESSIONALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di locazione alberghiera la facoltà di recesso del locatore per esercitare nell'immobile locato la medesima attività del conduttore non è subordinata all'accertamento del requisito della capacità professionale, da documentare con il nulla osta dell'autorità amministrativa preposta al settore alberghiero, atteso che l'osservanza dell'art. 6 della legge 2 marzo 1963 n. 191 che lo prevedeva, non è richiesta per l'Esercizio del recesso dall'art. 29 della legge n. 392 del 1978 che al riguardo limita il suo dettato al richiamo della sola disciplina dell'art. 5 della legge n. 191 del 1963 (come modificato dall'art. 4 bis della legge 28 luglio 1967 n. 628). (V 6722/82, mass n 424358).*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 191 art. 6, Legge 28/07/1967 num. 628 art. 4 bis, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)