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Sez. 4, Sentenza n. 40121 del 30/10/2002 Cc. (dep. 27/11/2002) Rv. 223097 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO | Reati di competenza del giudice di pace puniti con pena alternativa - Fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - Sentenza di proscioglimento emessa dal tribunale - Appello del pubblico ministero - Esclusione - Sentenza inappellabile ex art. 593 comma 3 cod. proc. pen. - Ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2002-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223097-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO

Nei procedimenti relativi a reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non trova applicazione l'art. 36, relativo ai casi di appello del pubblico ministero contro le sentenze del giudice di pace, in quanto tale norma non è richiamata dalle disposizioni transitorie di cui agli artt. 63 e 64 del citato decreto legislativo; ne consegue, che la sentenza di primo grado di proscioglimento per il reato di guida in stato di ebbrezza, che deve ritenersi punito con pena alternativa, è inappellabile a norma dell'art. 593 comma 3 cod. proc. pen. e, quindi, ricorribile in cassazione ex art. 608 comma 1.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2001 num. 274 art. 64, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 608 com. 1, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)