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Sez. 5, Sentenza n. 23665 del 25/03/2005 Ud. (dep. 23/06/2005) Rv. 231900 - 01

GIUDICE DI PACE - RICORSO PER CASSAZIONE - DELLA PERSONA OFFESA-RICORRENTE | Legittimazione alla impugnazione di sentenza di proscioglimento - Reati di ingiuria e minacce - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231900-01

GIUDICE DI PACE - RICORSO PER CASSAZIONE - DELLA PERSONA OFFESA-RICORRENTE

In materia di impugnazioni, nel processo per i reati di ingiuria e minaccia semplice la persona offesa, in quanto abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato, è legittimata a proporre ricorso per cassazione anche agli effetti penali avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal Giudice di pace. Tale potere è riconosciuto dall'art. 38 D.Lgs. n. 274 del 2000 che disciplina l'impugnazione del detto ricorrente in relazione al potere di impugnativa del P.M. (In motivazione la Corte ha ricordato che le sentenze di proscioglimento dalle imputazioni di ingiuria e minaccia semplice, punite dinanzi al Giudice di pace con sola pena pecuniaria, non sono soggette ad appello del P.M. ma solo a ricorso per cassazione in base al disposto dell'art. 36 D.Lgs. cit.. L'art. 38, inoltre, legittimando la persona offesa all'appello anche agli effetti penali contro tutte le sentenze di proscioglimento nei casi nei quali è legittimato il P.M., contiene un precetto che si aggiunge a quelli, sulle impugnazioni in generale, previsti dagli artt. 576 e 577 cod. proc. pen.: norme, quest'ultime, che consentono alla persona offesa, in quanto costituita parte civile, sia l'impugnazione ai soli effetti civili delle sentenze di proscioglimento che l'impugnazione anche agli effetti penali delle sole sentenze di proscioglimento dalle imputazioni di ingiuria e diffamazione. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con la quale il giudice dell'appello, adito dal ricorrente, aveva dichiarato la inammissibilità dell'impugnazione, osservando che avrebbe dovuto, in quanto giudice incompetente, trasmettere la stessa alla Corte di cassazione riqualificandola come ricorso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 577 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)