Sez. L, Sentenza n. 3681 del 08/04/1991 (Rv. 471582 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari. | Specifica previsione contrattuale collettiva delle infrazioni e delle relative sanzioni - Rapporto di proporzionalità e cessazione del rapporto di fiducia - Accertamento del giudice del merito - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari.
Ove il contratto collettivo applicabile preveda specificamente le infrazioni commesse dal lavoratore punibili con una sanzione disciplinare, stabilendo quindi una predeterminata sanzione per ogni predeterminato comportamento, il giudice del merito deve escludere il rapporto di proporzionalità fra fatto e sanzione quando la scelta di questa non è conforme a tale normativa contrattuale, e non può decidere - senza invadere un campo riservato all'autonomia collettiva - se un determinato comportamento ancorché punibile "ex contractu" solo con una sanzione conservativa, sia invece punibile con la maggiore sanzione espulsiva sul presupposto dell'esser venuto meno il rapporto di fiducia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)