diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4932 del 01/04/2003 (Rv. 561659 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Specifica previsione di contratto collettivo delle infrazioni sanzionate con il licenziamento - Potere del giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell'autonomia collettiva - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561659-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento disciplinare, ed in presenza di una specifica previsione contrattuale di illecito disciplinare, il giudice è tenuto ad uniformarsi alla definizione contrattuale, salva l'ipotesi che questa permetta il licenziamento arbitrario o discriminatorio, operando in tale caso la nullità ex art. 1418 cod. civ.. (In applicazione di tale principio, la S.C ha confermato la sentenza impugnata che, in presenza di una clausola contrattuale che prevedeva il licenziamento in conseguenza di un diverbio litigioso seguito da vie di fatto solo se avvenuto nel recinto dello stabilimento e solo se questo avesse arrecato grave turbamento alla vita aziendale, aveva accertato che il diverbio si era verificato all'esterno dello stabilimento ed aveva quindi dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato per tale ragione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)