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Sez. 2, Sentenza n. 6471 del 15/07/1997 (Rv. 506021 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE | Pronunzia giurisdizionale sul merito della causa - Carattere definitivo - Normale configurabilità - Decisione di alcune domande o di alcuni capi dell'unica domanda e prosieguo del giudizio - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Richiesta delle parti - Mancanza - Conseguenze - Nullità della sentenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506021-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE

Sebbene, di norma, la pronunzia giurisdizionale sul merito debba essere unica e tale da definire il giudizio con un unica sentenza, quando il giudice riconosca che la sollecita definizione di una parte della domande o di alcuni capi di dell'unica domanda sia di apprezzabile interesse per le parti può derogare al principio generale di concentrazione della decisione in un unica sentenza, restando escluso che ove vi deroghi in mancanza della richiesta delle parti prevista dall'art. 277 cod. proc. civ. la sentenza risulti affetta da nullità, attesa l'assenza di una previsione di legge in tal senso e non configurandosi violazione di principi di ordine pubblico o di finalità essenziali del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)