Sez. 3, Sentenza n. 15686 del 27/07/2005 (Rv. 584905 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" | Condizioni - Accordo delle parti - Necessità solo in caso di scissione del giudizio in due distinti processi - Unico processo - Necessità del consenso del convenuto - Esclusione - Potere ufficioso del giudice - Configurabilità - Onere dell'attore di indicare i mezzi di prova per la determinazione del "quantum".
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM"
Nell'ipotesi in cui con la domanda iniziale sia stata richiesta una condanna specifica, ai fini della scissione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum", occorre distinguere secondo che essa avvenga all'interno dello stesso processo, o dia invece luogo a due diversi processi: mentre in quest'ultimo caso la scissione richiede l'istanza dell'attore ed il consenso del convenuto, nel primo l'adesione della controparte non è necessaria, e la separazione può essere disposta anche d'ufficio, ma l'attore ha pur sempre l'onere d'indicare i mezzi di prova dei quali intende avvalersi per la determinazione del "quantum", incorrendo altrimenti nel rigetto della domanda, se non adeguatamente provata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)