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Sez. 2, Sentenza n. 18487 del 01/09/2014 (Rv. 632037 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA | Revoca giudiziale - Statuizione sulle spese - Legittimità - Fondamento - Ripetizione del condomino vittorioso nei confronti del condominio - Disciplina antecedente alla modifica dell'art. 1129 cod. civ. conseguente alla legge n. 220 del 2012 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632037-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA

Il procedimento diretto alla revoca dell'amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex art. 91 cod. proc. civ., dovendosi escludere, nella disciplina antecedente all'entrata in vigore dell'art. 1129, undicesimo comma, cod. civ., come introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, che queste possano essere ripetibili nel rapporto interno tra il condomino vittorioso che le ha anticipate e il condominio, nei cui confronti pure si producono gli effetti della decisione, in quanto è nel rapporto processuale tra le parti del giudizio che le spese trovano la loro esclusiva regola di riparto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)