Sez. 1, Sentenza n. 12859 del 15/06/2005 (Rv. 584265 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Scissione fra pronuncia definitiva sul merito e pronuncia sulle spese del procedimento - Inammissibilità ex art. 91 cod. proc. civ. - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE
L'art. 91 del codice di procedura civile esclude ogni possibilità di separazione del giudizio sulla domanda da quello sulle spese di causa provocate dalla domanda medesima, ogni qual volta la prima di tali pronunce sia idonea a definire il processo. Pertanto, una volta definito un giudizio ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ. (nella specie, con il rigetto dell'istanza di inefficacia di provvedimento monitorio) senza alcuna statuizione sulle spese del procedimento, rimane preclusa la possibilità di provvedere con un successivo provvedimento sulle spese, poichè tale provvedimento verrebbe ad assumere il carattere, abnorme, di una decisione idonea ad incidere definitivamente su una posizione di diritto soggettivo della parte, a carico della quale è assunto, senza essere soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)