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Sez. L, Sentenza n. 1414 del 12/03/1981 (Rv. 412053 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - FUNZIONE - CONCAUSE EXTRALAVORATIVE PREESISTENTI O SOPRAVVENUTE - RILEVANZA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412053-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - FUNZIONE - CONCAUSE EXTRALAVORATIVE PREESISTENTI O SOPRAVVENUTE - RILEVANZA - ESTENSIONE.*

L'istituto della revisione della rendita di inabilita liquidata per infortunio sul lavoro tende a garantire una perfetta corrispondenza fra il danno e l'indennizzo non solo all'atto della prima liquidazione, ma anche in epoca successiva, entro limiti di tempo stabiliti, ed e volta ad accertare le modifiche intervenute medio tempore tra il momento della Costituzione della rendita e il momento in cui viene effettuato il controllo delle condizioni fisiche del titolare per accertarne il grado effettivo di attitudine al lavoro. Ne consegue che le concause extralavorative, preesistenti o sopravvenute (purche, in quest'ultimo caso, direttamente o indirettamente riferibili all'evento infortunistico), non possono non assumere Rilevanza per stabilire se vi sia stata regressione o aggravamento delle condizioni dell'infortunato, anche soltanto in dipendenza del miglioramento o dell'aggravamento di dette inabilita extralavorative e ancorche queste non siano state accertate in precedenza o, pur essendo state accertate, non siano state considerate ai fini della Determinazione iniziale del grado di invalidita. (V 3767/77, mass n 387429).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)