Sez. L, Sentenza n. 3767 del 17/08/1977 (Rv. 387429 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - PER AGGRAVAMENTO - NESSO DI CAUSALITA TRA AGGRAVAMENTO E TRAUMA INFORTUNISTICO - NECESSITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - PER AGGRAVAMENTO - NESSO DI CAUSALITA TRA AGGRAVAMENTO E TRAUMA INFORTUNISTICO - NECESSITA.*
L'art 83 del DPR 30 giugno 1965, n 1124, che disciplina l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel consentire la revisione della rendita per invalidita permanente nel caso di peggioramento delle condizioni fisiche del titolare, richiede che il peggioramento stesso sia derivato dall'infortunio, attribuendo Rilevanza non soltanto all'aggravamento che dipenda direttamente dalle lesioni o dalle conseguenze morbose prodotte dall'infortunio, ma anche all'aggravamento che, pur dipendendo da una causa prossima diversa, sia mediamente ricollegabile all'infortunio: da cio, tuttavia, non puo trarsi l'illazione che deriva in ogni caso dall'infortunio qualsiasi aggravamento conseguente ad una malattia che abbia colpito lo stesso organo o organo omologo a quello gia colpito dallo infortunio, poiche la legge, nel disciplinare espressamente la materia delle concause extralavorative sopravvenute all'infortunio, ne ha condizionato la Rilevanza, ai fini della revisione della rendita, alla collegabilita di esse al trauma infortunistico. (Conf 2614/63).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)