diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 404 del 10/12/1997 Ud. (dep. 14/01/1998) Rv. 209717 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Art. 479 cod. pen. - Art. 483 cod. pen. - Art. 495 cod. pen. - Differenze - Fattispecie: falsa dichiarazione del derubato del ritrovamento della cosa sottratta.
Stato
decisa il 1997-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209717-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Ricorre il reato di cui all'art. 483 cod. pen. quando il privato attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, mentre il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 cod.pen.) può sussistere solo quando la falsità attiene alla condotta del pubblico ufficiale che riceve o redige l'atto. L'istigazione alla falsa dichiarazione del privato, anche se effettuata dal pubblico ufficiale, vale a configurare il concorso nel delitto di cui all'art.483 aggravato ex art. 61 n.9, ma non a trasformare la fattispecie in quella di cui all'art.479. (Fattispecie relativa ad un furto di bicicletta in cui il derubato, su istigazione di un pubblico ufficiale, aveva dichiarato falsamente ad altro pubblico ufficiale di aver ritrovato il veicolo in un fosso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)