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Sez. 6, Sentenza n. 292 del 29/01/1999 Cc. (dep. 29/03/1999) Rv. 214133 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Commessa dal pubblico ufficiale o dal privato in atti pubblici - Differenze - Cittadino straniero che ottenga il permesso di soggiorno a seguito di falsa attestazione di svolgimento di un lavoro in Italia - Reato di cui all'art. 483 cod. pen. - Sussistenza - Esclusione - Reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214133-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

L'art. 483 cod. pen. prevede l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell'atto alla dichiarazione ricevuta. Nell'ipotesi, invece, di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico da parte del pubblico ufficiale che quest'ultimo forma, sicché la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo, in quanto confluisce nell'atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato. (La Corte Suprema ha ritenuto la configurabilità del reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. in una fattispecie in cui era stata presentata al pubblico ufficiale la false attestazione sullo svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte di cittadino extracomunitario, essendo tale attività lavorativa presupposto di fatto per il rilascio del permesso di soggiorno).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)