Sez. 5, Sentenza n. 10097 del 25/07/2001 (Rv. 548451 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE | Rapporti fra Consorzio autonomo del porto di Genova (ora Autorità del porto di Genova) ed operatori portuali - Cessione dall'uno agli altri, dietro pagamento di un canone, del diritto di utilizzazione dei beni del demanio marittimo - Assoggettabilità ad IVA - Fondamento - Conflitto con la Direttiva del Consiglio della Comunità n. 388 del 1977- Configurabilità - Esclusione- Art. 1 D.Lgs. n. 263 del 1992 - Portata.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE
In tema di IVA, gli artt. 3 secondo comma e 4 secondo comma n. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 assoggettano all'IVA le prestazioni di servizi dietro corrispettivo effettuate nell'esercizio dell'impresa, in esse includendo le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili, anche se poste in essere da enti pubblici nell'esercizio esclusivo o principale d'attività commerciale. I rapporti che si costituiscono fra il Consorzio autonomo del porto di Genova (ora Autorità del porto di Genova) e gli operatori portuali, e che hanno ad oggetto la cessione dall'uno agli altri, dietro pagamento di un canone, del diritto di utilizzazione dei beni del demanio marittimo di cui il Consorzio medesimo è "consegnatario" ai sensi dell'art. 3 secondo comma della legge 20 dicembre 1967 n. 1251, ricadono nelle citate disposizioni del decreto istitutivo dell'IVA, essendo il passaggio del godimento dell'area, dell'edificio o dell'impianto portuale atto inerente all'esercizio d'impresa, equiparabile alla locazione, come tale soggetto all'IVA (correlata all'entità del corrispettivo). La soluzione non si pone in conflitto con le regole dell'ordinamento comunitario, tenendosi conto che l'art. 4 della Direttiva del Consiglio della Comunità n. 388 del 1977 sottrae all'applicazione dell'IVA solo le operazioni effettuate da soggetti pubblici nell'esercizio di funzioni di tipo autoritativo, non imprenditoriale, e trova poi indiretta conferma nell'art. 1 del D.Lgs. 28 febbraio 1992 n. 263, il quale istituendo dal 1 gennaio 1993, a carico del concessionario di bene demaniale, un'imposta del cinque per cento sull'ammontare dei canoni annuali, si riferisce ai canoni dovuti allo Stato, alle aziende autonome statali, alle regioni, alle province ed ai Comuni, e, quindi lascia fuori dal proprio ambito di applicazione i rapporti con enti pubblici economici implicanti prestazioni di servizi a titolo oneroso (sia pure inerenti a beni demaniali).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 com. 2 n. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/02/1992 num. 263 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)