Sez. 2, Sentenza n. 299 del 30/01/1973 (Rv. 362183 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - PIANO REGOLATORE DI ROMA - DIVIETO DI UN DISTACCO INFERIORE A QUATTRO METRI DA CIASCUN CONFINE - FUNZIONE - COSTRUZIONE A DISTANZA INFERIORE ALLA LEGALE IN VIRTU DI UN DIRITTO ACQUISITO - OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO DELL'AREA LIMITROFA, SECONDO COSTRUTTORE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - PIANO REGOLATORE DI ROMA - DIVIETO DI UN DISTACCO INFERIORE A QUATTRO METRI DA CIASCUN CONFINE - FUNZIONE - COSTRUZIONE A DISTANZA INFERIORE ALLA LEGALE IN VIRTU DI UN DIRITTO ACQUISITO - OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO DELL'AREA LIMITROFA, SECONDO COSTRUTTORE.*
La prescrizione dell'art 3 del piano regolatore di Roma, approvato con legge 24 marzo 1932 n 355, circa l'Obbligo di un distacco non inferiore a quattro metri da ciascun confine, non pone soltanto una deroga al principio della prevenzione, ma tende a realizzare il duplice scopo di ripartire equamente tra le proprieta confinanti il distacco totale e di realizzare, con tale accorgimento tecnico, quella distanza maggiore tra le costruzioni, rispetto alla minima prevista dalla disciplina comune, che le esigenze urbanistiche impongono. Qualora una delle aree limitrofe sia gia edificata e risulti consolidato il diritto a tenere la costruzione verso il fondo aperto del vicino ad una distanza inferiore a quella legale sulla base di un titolo valido, legale o negoziale (preesistente disciplina delle distanze, convenzione, usucapione di un diritto di servitu di tale contenuto) la nuova fabbrica che andra a costruirsi sull'area ancora libera dovra si sottostare alla nuova disciplina delle distanze, ma incontrera, con il divieto della costruzione in aderenza, anche l'Obbligo di un ulteriore arretramento idoneo al rispetto della maggiore distanza tra i due edifici.*
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1932 num. 355 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)