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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18798 del 28/07/2017 (Rv. 645283 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | IVA - Rimborso - Ritardo - Interessi - Decorrenza - Modifica di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 175 del 2014 - Irretroattività.
Stato
decisa il 2017-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645283-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di rimborso IVA, nel caso di ritardo nell'erogazione del rimborso infrannuale, il termine di decorrenza degli interessi moratori spettanti al contribuente ai sensi dell'art. 78, comma 33, della l. n. 413 del 1991 e dell'art. 20 del d.m. n. 567 del 1993 è di sessanta giorni dalla richiesta del contribuente al concessionario ovvero dalla disposizione dell'ufficio, non trovando applicazione l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2014 (che ha riformulato l'art. 78, comma 3, lett. a), della l. n. 413 del 1991), giacché il successivo comma 2 del citato art. 14 espressamente stabilisce che detta disposizione si applica solo ai rimborsi erogati a partire dal 1 gennaio 2015.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 78 com. 33 lett. A, Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 14 com. 1, DM Finanze 28/12/1993 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)