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Sez. 5 - , Ordinanza n. 20115 del 30/07/2018 (Rv. 649973 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Conto fiscale - Rimborso credito IVA - Ritardo nell'adempimento - Interessi di mora - Decorrenza e cessazione.
Stato
decisa il 2018-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649973-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di rimborso di credito IVA mediante cd. conto fiscale, nel caso di ritardo nell'accredito delle somme - idoneo a costituire in mora "ex re" l'Amministrazione finanziaria - il termine di decorrenza degli interessi moratori spettanti al contribuente ai sensi dell'art. 78, comma 33, della l. n. 413 del 1991 e dell'art. 20 del d.m. n. 567 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.m. n. 309 del 2003, รจ di sessanta giorni dalla richiesta al concessionario, ovvero dalla disposizione dell'Ufficio, mentre i crediti del contribuente cessano di produrre interessi dalla data di comunicazione della disposizione di pagamento al concessionario della riscossione che gestisce il conto fiscale.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 78, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 14 com. 1, DM Finanze 28/12/1993 art. 20, DM min. EFI 10/10/2003 art. 1, Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)