Sez. 5 - , Sentenza n. 8245 del 04/04/2018 (Rv. 647702 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Autosufficienza del ricorso - Coacervo di atti e documenti integralmente riprodotti - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Il ricorso per cassazione cd."assemblato" mediante integrale riproduzione di una serie di documenti, implicando un'esposizione dei fatti non sommaria, viola l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ed è pertanto inammissibile, salvo che, espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l'atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso, composto di quasi duecento pagine, perché, eliminati gli atti ivi inseriti, costituiti essenzialmente dal processo verbale di constatazione, dall'avviso di accertamento e dalla sentenza impugnata, finiva con il contenere solo una breve indicazione dei motivi di ricorso e la formulazione delle conclusioni, precedute da una esposizione dei fatti processuali estremamente sintetica, che non consentiva alla Corte di avere una completa cognizione della controversia, mediante l'individuazione delle specifiche censure formulate contro le argomentazioni della sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)