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Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015 (Rv. 636551 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Riproduzione integrale in ricorso degli atti di causa mediante assemblaggio - Rispetto del requisito previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità, salva la facile espunzione dei documenti integralmente riprodotti - Parte residua - Valutazione dell'autosufficienza dei singoli motivi.
Stato
decisa il 2015-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636551-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

In tema di ricorso per cassazione, la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un'esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza, sicché è sanzionabile con l'inammissibilità, a meno che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall'atto processuale, la cui autosufficienza, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)