Sez. L, Sentenza n. 304 del 05/02/1974 (Rv. 367956 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - SUFFICIENZA ANCHE PER GLI OPERAI - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - SUFFICIENZA ANCHE PER GLI OPERAI - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n 160 del 6 luglio 1971, per gli operai non si richiede piu, ai fini del conseguimento della pensione d'invalidita, che la capacita di guadagno sia ridotta a meno di un terzo del normale, come disposto dall'originario testo dell'art 10 RDL 14 aprile 1939, n 636, ma a meno della meta, cosi come richiesto per gli impiegati. La norma dichiarata incostituzionale deve essere disapplicata dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza nella Gazzetta ufficiale rispetto a tutti i rapporti non esauriti e per i quali sia ancora pendente controversia. (Conf 1681'73, mass n 364597).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)