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Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 11/06/1973 (Rv. 364597 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - APPLICABILITA IN GIUDIZI PENDENTI.*
Stato
decisa il 1973-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364597-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - APPLICABILITA IN GIUDIZI PENDENTI.*

La norma dell'art 10 primo comma, del RDL 14 aprile 1939 n 636, nel testo modificato con l'eliminazione per illegittimita costituzionale (Corte cost sentenza 6 luglio 1971 n 160) delle parole 'a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operaì e 'per gli impiegatì, pone un unico ed eguale criterio di Determinazione del grado di invalidita pensionabile ('a meno della metà) sia per gli operai che per gli impiegati. Detta norma, nel testo cosi modificato, e applicabile, quale jus superveniens, a tutti i rapporti ancora non definiti e quindi nei processi pendenti nei quali sia in discussione la misura dell'invalidita dell'assicurato. (Conf 219/73, mass n 362044; 52/73, mass n 361815).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)