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Sez. 1, Sentenza n. 2250 del 13/07/1971 (Rv. 353072 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - PRESTAZIONI GIUDIZIALI - NOZIONE - TRANSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353072-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - PRESTAZIONI GIUDIZIALI - NOZIONE - TRANSAZIONE.*

Ai fini dell'applicazione delle Disposizioni della legge professionale forense 13 giugno 1942, n 794, sono da considerarsi prestazioni giudiziali non soltanto quelle che consistono nel compimento di veri e propri Atti processuali, ma anche quelle attivita che si svolgono al di fuori del processo, purche strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio, cosicche possano ritenersi come preordinate allo svolgimento di attivita propriamente processuali o ad esse complementari. Rientra fra le prestazioni giudiziali l'attivita svolta dal difensore di una parte in giudizio, per la conclusione di una transazione che ponga termine alla lite, ancorche la transazione stessa abbia luogo non sotto Forma di conciliazione davanti al giudice ma mediante negozio extraprocessuale. (a siffatta transazione si applicano pertanto le Disposizioni contenute nella legge predetta per la liquidazione delle competenze dovute al difensore, e quelle della relativa tariffa in materia giudiziale. (V 870-60' 821-59' 1411-58' 1981-55).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)