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Sez. 2, Sentenza n. 3391 del 23/05/1981 (Rv. 413972 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - EQUIPARABILITA A QUELLE GIUDIZIALI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413972-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - EQUIPARABILITA A QUELLE GIUDIZIALI - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'applicazione del procedimento speciale previsto dagli artt 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942 n 794, per la liquidazione di onorari e diritti spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali in materia civile, le prestazioni professionali stragiudiziali (concernenti la stessa materia) sono equiparabili a quelle giudiziali nel caso in cui siano strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio, cosi da apparire come preordinate allo svolgimento di attivita processuali o ad esse complementari, con la conseguenza che il procedimento speciale suddetto non e applicabile per la liquidazione di compensi per Atti di precetto e di pignoramento autonomi ed estranei al processo civile. (V 2857/75, mass n 376889; (V 2250/71, mass n 353072; (V 2914/67, mass n 330568).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)