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Sez. 1, Sentenza n. 1596 del 12/03/1996 Cc. (dep. 20/04/1996) Rv. 204407 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere | Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Mancata previsione di un massimo edittale - Riferimento ai criteri di cui all'art. 23 cod. pen. per calcolare i termini di custodia cautelare.
Stato
decisa il 1996-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204407-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere

La circostanza che l'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (che punisce l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) non preveda una pena massima, ma stabilisca solo la pena minima, non significa che il massimo sia lasciato all'arbitrio del giudicante e che il termine della custodia cautelare sia variabile secondo la pena irrogata, ma impone di far ricorso, a tal fine, all'art. 23 cod. pen., che fissa, in via generale, il limite massimo della reclusione in ventiquattro anni. Ne consegue che il termine di durata massima della custodia cautelare per il reato in questione è di sei anni. (Non risultano precedenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)