Sez. 5, Sentenza n. 4083 del 28/03/1985 Ud. (dep. 29/04/1985) Rv. 168927 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - CONDIZIONI - FACOLTÀ DI DISPOSIZIONE DEI BENI DA PARTE DELL'IMPRENDITORE - LIMITI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - CONDIZIONI - FACOLTÀ DI DISPOSIZIONE DEI BENI DA PARTE DELL'IMPRENDITORE - LIMITI.*
Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste quando i beni sono utilizzati per finalità diverse da quelle cui erano destinati o quando il ricavato della loro alienazione venga volontariamente impiegato per fini diversi rispetto a quelli della impresa, sì da sottrarlo alla stessa funzionalità dell'azienda ed alla garanzia dei terzi, anche in epoca non prossima al fallimento. Infatti, la facoltà dell'imprenditore di disporre dei suoi beni prima della dichiarazione di fallimento trova un limite nella destinazione del patrimonio alla funzionalità dell'impresa ed all'adempimento della obbligazione assunta. (V mass n 105174).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)