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Sez. 5, Sentenza n. 834 del 23/05/1967 Ud. (dep. 03/08/1967) Rv. 105174 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTE - DISTRAZIONE E DISSIPAZIONE DEI BENI - DIFFERENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1967-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105174-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTE - DISTRAZIONE E DISSIPAZIONE DEI BENI - DIFFERENZE - FATTISPECIE.*

Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta mediante distrazione quando e accertato che il fallito abbia dato una diversa destinazione ai propri beni, in guisa che ne risulta diminuito il suo patrimonio. Invero, i beni, in quanto utilizzati per finalita diverse da quelle cui erano stati destinati entrando a fare parte del patrimonio dell'azienda, devono intendersi distratti quando sono estromessi dal patrimonio senza un corrispettivo. Si ha invece il reato di bancarotta fraudolenta mediante dissipazione quando i beni sono dispersi attraverso spese inconsiderate e meramente voluttuarie, o sono consumati con Atti di prodigalita inconsulta. (nella specie, si e annullata con rinvio la sentenza della Corte di merito che, con confusione concettuale delle due distinte ipotesi delittuose, aveva affermato la colpevolezza dell'imputato di un reato di bancarotta fraudolenta per distrazione 'per avere prima del fallimento distratto merce ricevuta dai fornitori, vendendola a prezzo vilè, considerando che le indicate operazioni, se compiute con la consapevolezza di arrecare una diminuzione alla consistenza complessiva dei propri beni, concretano il delitto di bancarotta fraudolenta, 'quanto meno per essersi dissipati detti benì). (prima parte; sulla nozione di distrazione, V 104463, 104699, anno (1967; 100502, 101493, anno 1966; sulla nozione di dissipazione, V (103662, 104565, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)