Sez. U, Sentenza n. 4062 del 11/07/1984 (Rv. 436030 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'ITALIA (O.N.P.M.I.) - NATURA - ATTIVITÀ - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'ITALIA (O.N.P.M.I.) - NATURA - ATTIVITÀ - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
L'opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia (o.N.P.m.i.), assoggettata alla disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con d.P.R. 4 luglio 1973 n. 661, ha natura di ente pubblico non economico, il quale svolge attività di soccorso degli organi e dei bisognosi, anche mediante la gestione di scuole e convitti. Ne consegue che il rapporto di lavoro dei dipendenti inseriti nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica di detta opera integra un rapporto di pubblico impiego, devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Conf 4503/83; (Conf 3658/80, mass n 407522).*
Riferimenti normativi: Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 04/07/1973 num. 661
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)