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Sez. U, Sentenza n. 3283 del 13/07/1989 (Rv. 463354 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - ISTITUZIONI LOCALI - IN GENERE - O.N.P.M.I. (OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'ITALIA) - NATURA GIURIDICA PRIVATA.*
Stato
decisa il 1989-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463354-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - ISTITUZIONI LOCALI - IN GENERE - O.N.P.M.I. (OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'ITALIA) - NATURA GIURIDICA PRIVATA.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 - che ha dichiarata l'illegittimità costituzionale (per contrasto con l'art. 38, ultimo comma, cost.) dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 (norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali ed infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata - la natura, pubblica e privata, di una delle istituzioni predette deve essere accertata nei singoli casi alla stregua dei tradizionali criteri di distinzione fra enti pubblici e privati ed in base alle concrete finalità e caratteristiche funzionali dell'istituzione considerata. Pertanto, all'o.N.P.m.i. (opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia), eretta in ente morale nel 1921 e sottoposta alla disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi della legge n. 6972 del 1890, con d.P.R. 4 luglio 1973 n. 661, va riconosciuta natura giuridica privata (con la conseguente devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei propri dipendenti), atteso in particolare che essa, creata per iniziativa di privati, persegue la realizzazione dei suoi scopi statutari (soccorso agli orfani di guerra, creazione di scuole, convitti, case di riposo per anziani ed altre attività) avvalendosi di risorse proprie e senza ingerenza di organi statali nel processo di formazione della propria volontà. (V 2007/89, mass n 462607; (V 1543/89, mass n 462343; (V 6249/88, mass n 460595; (V 4062/84, mass n 436030; (V 4503/83, mass n 429382; (V 3658/80, mass n 407522).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 04/07/1973 num. 661, Legge 17/07/1980 num. 6972 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)