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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24555 del 02/12/2010 (Rv. 614860 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Certalex - Atto negoziale - Necessità - Esclusione - Riconoscimento tacito o comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere il credito - Rilevanza - Limiti - Accertamento - Spettanza al giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614860-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Peraltro, l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)