Sez. L, Sentenza n. 18904 del 07/09/2007 (Rv. 598868 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Natura - Atto giuridico in senso stretto - Conseguenze - Intenzione ricognitiva - Necessità - Esclusione - Consapevolezza e volontarietà - Sufficienza - Indagine di fatto - Spettanza al giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. La relativa indagine, in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all'applicazione di specifiche norme di diritto, è riservata al giudice del merito, ed è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, reputando incensurabile l'accertamento in fatto che aveva condotto il giudice ad escludere che il documento da cui risultava l'avvenuto pagamento dei ratei arretrati di pensione fosse idoneo ad interrompere la prescrizione degli accessori del medesimo credito previdenziale, in quanto l'INPS non considerava parziale il pagamento effettuato, né si riservava di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)