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Sez. 3, Sentenza n. 5659 del 13/12/2001 Cc. (dep. 13/02/2002) Rv. 221528 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Fase immediatamente successiva alla chiusura della discussione - Applicabilità delle disposizioni previste per l'udienza preliminare ex art. 441, comma 1, cod. proc. pen. - - Esclusione - Disciplina di cui all'art. 442 cod. proc. pen. contenente il rinvio alle norme sulla sentenza dibattimentale - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221528-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE

In tema di giudizio abbreviato(instaurato, nella specie, in base alla normativa transitoria di cui all'art. 4 ter della legge 5 giugno 2000, n. 144) il rinvio contenuto nell'art. 441, comma 1, cod. proc. pen. alle disposizioni previste per l'udienza preliminare non si estende alla fase immediatamente successiva alla chiusura della discussione, la quale trova la sua specifica disciplina nell'art. 442 cod. proc. pen. che, per quanto attiene le logiche decisorie che presiedono all'esito del giudizio abbreviato, rinvia al disposto di cui all'art. 529 ss cod. proc. pen., con la conseguenza che le regole di giudizio applicabili sono quelle dibattimentali. Ne consegue che nel giudizio abbreviato non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 424 cod. proc. pen., relativo ai provvedimenti che il giudice può adottare all'esito dell'udienza preliminare e neppure, per altro verso, il principio di immediatezza della decisione di cui all'art. 525, comma 1, cod. proc. pen. dettato solo per il dibattimento e non compreso nel richiamo operato dall'art. 442 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 441 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)