Sez. L, Sentenza n. 14885 del 03/08/2004 (Rv. 575197 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Indebita erogazione dell'indennità di maternità - Disciplina di cui al comma duecentosessanta dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 - Inclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
In tema di indebito pensionistico, l'indennità di maternità deve includersi tra i "trattamenti di famiglia... a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria" ai sensi del comma duecentosessanta dell'art. 1 della legge n. 663 del 1996, dovendo intendersi, per trattamenti di famiglia, tutte quelle prestazioni che, nella legislazione previdenziale, realizzano la tutela della famiglia, in attuazione dei principi dettati dagli artt. 29, 30, 31 e 37 Cost.; si tratta non solo degli assegni per il nucleo familiare (legge 13 maggio 1988, n. 153) e degli assegni famigliari (che continuano ad applicarsi ad alcune categorie di lavoratori autonomi), ma anche dell'indennità per le donne lavoratrici; tale indennità di maternità assolve, in realtà, ad esigenze di tutela proprie del nucleo familiare, essendo destinata a far fronte a quel particolarissimo basilare carico familiare, sostenuto personalmente dalla donna, che è la gestazione, il parto e (di regola) il sostentamento del neonato nei primi mesi di vita.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Costituzione art. 31, Costituzione art. 37, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 260, Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)