Sez. L, Sentenza n. 11032 del 03/11/1998 (Rv. 520334 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Indebita erogazione all'assicurato anteriore al primo gennaio 1996 - Giudizi in corso - Disciplina di cui ai commi duecentosessanta e seguenti dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 - Applicabilità d'ufficio - Indebita erogazione di prestazioni INAIL - Inclusione - Effetti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
I commi duecentosessantesimo e seguenti dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 hanno dettato, in materia di indebite erogazioni di prestazioni previdenziali verificatesi prima del primo gennaio 1996, una disciplina globalmente sostitutiva di quella precedente, con effetto retroattivo e di carattere transitorio, come tale applicabile d'ufficio a tutti i giudizi in corso. Per quel che riguarda le prestazioni erogate dall'INAIL va osservato che quantunque il citato comma duecentosessantesimo si riferisca a "prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale", il necessario collegamento di tale disposizione con il successivo comma duecentosessantacinquesimo - nel quale si fa riferimento ai "trattamenti" INPS, INAIL e pensionistici di guerra - induce a ritenere che questa nuova disciplina dell'indebito riguardi non solo i trattamenti erogati dall'INAIL a titolo di rendita per inabilità permanente, ma anche quelli erogati quale indennità giornaliera per i periodi di inabilità temporanea assoluta.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)