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Sez. 3, Sentenza n. 6305 del 29/04/1997 Ud. (dep. 02/07/1997) Rv. 208694 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO | Imputato contumace - Necessità di specifico mandato - Questione di legittimità costituzionale dell'art.571 comma 3 cod.proc.pen. - Per contrasto con gli artt.3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragione.
Stato
decisa il 1997-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208694-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.571 comma 3 cod.proc.pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non ammette l'impugnazione da parte del difensore di fiducia dell'imputato contumace se non con lo specifico mandato di quest'ultimo, sul rilievo della lesione del diritto di difesa. Infatti, la necessità di uno specifico mandato per abilitare il difensore a impugnare una sentenza contumaciale è stata introdotta proprio per tutelare l'imputato contumace contro l'eventualità di impugnazioni da lui non previamente volute e conosciute: in ogni caso non si vede come la necessità di uno specifico mandato possa configurare una lesione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)