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Sez. 5, Sentenza n. 18447 del 26/10/2012 (Rv. 624160 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Estinzione del processo ex art. 3, comma secondo bis, del d.l. n. 40 del 2010 - Presupposti - Soccombenza totale dell'Amministrazione nei due gradi precedenti di giudizio - Conseguenze - Giudizio di appello concluso con pronuncia di parziale riforma per vizio di extrapetizione - Applicabilità della causa di estinzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624160-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

L'applicazione della causa di estinzione del processo tributario, introdotta dall'art. 3, comma secondo bis, lett. b), del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella legge 22 maggio 2010, n. 73, mediante pagamento del cinque per cento dell'importo della controversia, presuppone, per l'espresso dettato normativo, non solo la pendenza della lite da oltre dieci anni, ma anche la soccombenza totale dell'Amministrazione in entrambi i precedenti gradi di giudizio. Ne consegue che la suddetta causa di estinzione non opera quando il giudizio di appello si sia concluso con pronuncia di parziale riforma della decisione di primo grado per vizio di extrapetizione, in quanto questo, pur non essendo riferibile all'iniziativa del contribuente, determina comunque l'interesse ad impugnare da parte dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)