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Sez. 5, Sentenza n. 21697 del 22/10/2010 (Rv. 615514 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Estinzione del processo ex art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 40 del 2010 - Presupposti - Soccombenza totale dell'amministrazione nei due gradi precedenti di giudizio - Conseguenze - Accoglimento limitato dell'appello dell'erario - Inapplicabilità della speciale causa di estinzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615514-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

L'applicazione della speciale causa di estinzione del processo tributario, introdotta dall'art. 3, comma 2 bis, del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40 (convertito nella legge 22 maggio 2010 n. 73), mediante pagamento del cinque per cento del valore della controversia, necessita di due presupposti: che la lite penda da oltre dieci anni, e che l'amministrazione sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio. Tale ultimo requisito ricorre solo quando la soccombenza dell'Amministrazione sia stata totale, il che non si verifica allorché il giudice tributario d'appello, decidendo sull'impugnazione dell'amministrazione finanziaria, ne abbia accolto sia pure in minima parte le doglianze.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 n. 2 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)