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Sez. L, Sentenza n. 4266 del 20/07/1982 (Rv. 422243 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - GIUSTIFICATO MOTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422243-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - GIUSTIFICATO MOTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Al fine di stabilire la ricorrenza del giustificato motivo di licenziamento di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 l'accertamento circa la reale gravità ed entità del comportamento del lavoratore - che comporta valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, non censurabili in Sede di legittimità se sorrette da congrua motivazione, non inficiata da errori logici e giuridici - deve essere compiuto tenendo presente che l'inadempimento degli obblighi contrattuali deve essere notevole, in particolare per il venir meno dell'elemento della fiducia che deve necessariamente sussistere fra le parti, e valutando gli aspetti concreti dei fatti addebitati al lavoratore, con riguardo alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti stesse, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi ed all'intensità dell'elemento intenzionale. (nella specie, in applicazione di tale principio, la suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto che costituiva giustificato motivo di licenziamento il comportamento del dipendente di un istituto di credito consistente nella continua richiesta di prestiti di denaro ad un cliente dello istituto stesso, regolati a volte con assegni postdatati, a volte con assegni redatti su moduli di conti estinti, previa cancellazione del numero di questi e sostituzione con il proprio, senza comunque corrispondere interessi). (V 3712/79, mass n 400136).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)