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Sez. 3, Sentenza n. 6448 del 22/03/1973 Ud. (dep. 02/10/1973) Rv. 125049 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - EFFETTIVO PAGAMENTO - IRRILEVANZA PER IL REATO DI TRASPORTO SENZA CERTIFICATO DI PROVENIENZA.*
Stato
decisa il 1973-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125049-01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - EFFETTIVO PAGAMENTO - IRRILEVANZA PER IL REATO DI TRASPORTO SENZA CERTIFICATO DI PROVENIENZA.*

Per la sussistenza del reato di trasporto abusivo di oli minerali, di cui agli artt 5 e 15 legge 2 luglio 1957, n 474, si deve prescindere dall'effettivo pagamento dell'imposta di fabbricazione dovuta, il reato infatti sussiste anche nell'ipotesi in cui tale pagamento sia avvenuto ovvero quando la merce ne sia esente; trattasi di reato formale, di pericolo e non di danno, che si realizza per il solo fatto del trasporto senza valido documento (certificato di provenienza) e con la ricorrenza del dolo generico consistente nella consapevolezza di eseguire o fare eseguire il trasporto senza certificato di provenienza o con certificato scaduto, falso o alterato.*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 5, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)