Sez. L, Sentenza n. 8489 del 13/06/2002 (Rv. 555042 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE | Obbligo di costituzione del rapporto assunto contrattualmente - Esecuzione in forma specifica - Ammissibilità - Presupposti - Determinazione degli elementi essenziali del contratto da stipulare - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE
L'obbligo di costituire il rapporto di lavoro tra le parti, assunto contrattualmente, non è suscettibile di esecuzione in forma specifica quando non risultino indicati gli elementi essenziali del contratto da stipulare, non potendo il giudice sostituirsi alle parti nel determinarne il contenuto. (Nella specie, la scrittura privata intercorsa tra il dirigente e la società prevedeva un generico "obbligo di reinserimento", privo di specifico contenuto circa il concreto atteggiarsi del nuovo rapporto di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2097
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)