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Sez. L, Sentenza n. 9129 del 13/09/1997 (Rv. 507974 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Carattere infungibile delle prestazioni dedotte nel contratto definitivo - Esecuzione in forma specifica (ex art. 2932 cod. civ.) - Ammissibilità - Presupposti - Determinazione degli elementi essenziali del contratto definitivo.
Stato
decisa il 1997-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507974-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

È possibile l'esecuzione in forma specifica (ex art. 2932 cod. civ.) dell'obbligo, assunto con contratto preliminare, di prestare il consenso per concludere il contratto definitivo, atteso che in generale tale obbligo è giuridicamente fungibile perché lo stesso effetto, conseguibile attraverso la manifestazione di volontà privata, è raggiungibile anche mediante un provvedimento del giudice, quale la sentenza costitutiva (art. 2908 cod. civ.), senza che a ciò sia di ostacolo l'eventuale carattere infungibile delle prestazioni dedotte nel contratto definitivo (come, nella specie, nel caso di contratto di agenzia). È però necessario che il contratto preliminare contenga la determinazione degli elementi essenziali del contratto definitivo, non potendosi il giudice sostituire alle parti stesse per supplire alle carenze del preliminare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2908

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)