Sez. 5 - , Sentenza n. 24451 del 05/10/2018 (Rv. 650706 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Volontari delle Onlus - Rimborsi spese non documentati - Equiparazione "ex lege" a compensi - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di IRPEF, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 266 del 1991, per evitare che il rapporto associativo mascheri un rapporto di lavoro, non possono considerarsi rimborsi spese, e vanno dunque qualificati come compensi soggetti a tassazione, gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfetario, ossia non collegati a spese specificamente individuate e documentate.
Riferimenti normativi: Legge 11/08/1991 num. 266 art. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)