Sez. 5, Sentenza n. 3204 del 18/02/2015 (Rv. 634514 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Apertura di pieghi, borse e casseforti - Condizioni - Autorizzazioni del Procuratore della Repubblica - Necessità solo in caso di apertura coattiva - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE
In tema di accertamento delle imposte, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di IVA dall'art. 52, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), è richiesta soltanto nel caso di "apertura coattiva", e non anche quando l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la necessità di detta autorizzazione nel caso in cui il contribuente abbia assistito all'apertura della cassaforte senza formulate alcuna contestazione specifica in sede di dichiarazione resa a chiusura della verifica).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)