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Sez. 3, Sentenza n. 3017 del 11/02/2014 (Rv. 629683 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Superiore alla misura legale - Atto scritto - "Ad substantiam" - Necessità - Conseguenze - Patto concluso "per facta concludentia" - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629683-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI

Ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta "ad substantiam", sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso "per facta concludentia".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 com. 3, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)